Consiglio Affari Economici
L’Ufficio per gli Affari Economici
Così Recita il Sinodo Diocesano:
L’amministrazione della parrocchia
234. La personalità giuridica delle parrocchie.
Le parrocchie della diocesi sono tutte costituite prima del 30 settembre 1986, sono civilmente riconosciute e regolarmente iscritte nel registro delle persone giuridiche presso il tribunale di Grosseto o di Siena. Amministratore della parrocchia è il parroco, che la rappresenta, a norma del diritto, in tutti i negozi giuridici (cfr. can 532). Sia sotto il profilo canonico, sia sotto il profilo civile e anche penale, “la responsabilità amministrativa del parroco è sempre sotto l’autorità del vescovo… è però una responsabilità personale, alla quale il parroco non può rinunciare (cfr. can 1289) e che non può demandare ad altri limitandosi, ad esempio, a ratificare le decisioni prese dal consiglio parrocchiale per gli affari economici. Anche l’ordinario diocesano non può sostituirsi alla responsabilità diretta e personale del parroco, se non nel caso di negligenza” ( Istruz Ammin., 83).
235. La responsabilità amministrativa del parroco.
Ogni parroco deve amministrare la propria parrocchia attenendosi a quanto stabilito nei cann 1281-1288 del CJC e nelle indicazioni di questo documento riguardanti l’amministrazione ordinaria e l’amministrazione straordinaria degli enti ecclesiastici. I parroci vigilino anche perché tali norme siano osservate anche da altri enti ecclesiastici eventualmente esistenti nella propria parrocchia.
a. Al momento dell’ingresso in parrocchia sia consegnato al parroco lo stato patrimoniale della parrocchia stessa. Tale stato patrimoniale sia poi verificato annualmente dal vicario foraneo.
b. La responsabilità personale del parroco si estende a tutte le attività di cui la parrocchia è titolare, anche se gestite in modo distinto dal resto della amministrazione parrocchiale: ad esempio, scuole, oratori, centri culturali o sociali, ecc.
c. I parroci amministrino sempre il patrimonio parrocchiale con tutta trasparenza, anche quando si tratta di piccole entità.
d. Nell’amministrare la parrocchia i parroci abbiano cura di evidenziare con ogni mezzo l’appartenenza dei beni parrocchiali a tutta la comunità, in modo che tutti i fedeli possano sentirsene responsabili.
e. Il parroco deve avvalersi della collaborazione dei laici, particolarmente nell’ambito del Consiglio parrocchiale per gli affari economici.
f. I parroci vigilino perché i piani regolatori e gli strumenti urbanistici contengano adeguate previsioni per le attrezzature religiose e per la tutela dei beni ecclesiastici.
236. Il consiglio parrocchiale per gli affari economici.
In ogni parrocchia deve essere costituito il consiglio parrocchiale per gli affari economici per aiutare il parroco nell’amministrazione dei beni della parrocchia.(cfr. can 537).
a. I consiglieri devono distinguersi per integrità morale, competenza amministrativa e partecipazione alla vita della parrocchia, devono essere in grado di valutare le questioni con spirito ecclesiale, non devono essere congiunti del parroco, né avere rapporti di attività economica con la parrocchia, i consiglieri siano nominati per cinque anni e, salvo deroga scritta dell’Ordinario diocesano, non siano confermati per più di due mandati consecutivi.
b. Per affrontare questioni che presentano particolari difficoltà, il parroco può lodevolmente convocare in consiglio qualche esperto.
c. Il Consiglio parrocchiale sarà regolato secondo le norme che verranno emanate in uno specifico regolamento da adottarsi in tutte le parrocchie della diocesi.
237. Amministrazione ordinaria e straordinaria.
La parrocchia deve essere amministrata come qualsiasi altra persona giuridica pubblica secondo la normativa generale e particolare riguardante i beni temporali della Chiesa.
238. La cassa parrocchiale.
Ogni parrocchia deve avere una sua propria cassa. Nel caso poi delle unità pastorali il vescovo può disporre che si attui una amministrazione unica.
a. Nella cassa parrocchiale devono affluire tutte le offerte che il parroco e i suoi collaboratori ricevono dai fedeli (cfr. can 531), eccetto l’offerta per la messa (comprese quindi le offerte ricevute in occasione della celebrazione di sacramenti o sacramentali, della benedizione pasquale delle famiglie, ecc.).
b. Il sacerdote può trattenere per sé solo quanto gli è dato esplicitamente dall’offerente come dono personale.
c. Alla medesima cassa parrocchiale devono affluire gli eventuali proventi patrimoniali destinati dalla parrocchia e i proventi derivati da particolari attività; qualora queste attività vengano amministrate autonomamente, si deve comunque garantire che tale amministrazione rimanga sempre nell’ambito della gestione generale della parrocchia affidata al parroco e al consiglio parrocchiale per gli affari economici (cfr. Istruz. Ammin., 87a).
d. Con le disponibilità della cassa parrocchiale si deve provvedere a tutte le spese ordinarie della gestione parrocchiale, compreso il sostentamento del parroco e di eventuali sacerdoti suoi collaboratori, secondo le norme previste per il sostentamento del clero nelle diocesi di Italia.
e. E’ bene che la gestione della cassa parrocchiale sia condotta in modo da prevedere anche le inevitabili necessità di straordinaria amministrazione che periodicamente si presentano.
239. Gli immobili parrocchiali.
Gli immobili parrocchiali, come tutto ciò che appartiene alla parrocchia, devono essere custoditi come bene prezioso di tutta la comunità. Il parroco ha l’obbligo della loro conservazione, predisponendo con l’aiuto del consiglio per gli affari economici un programma di corretta manutenzione ordinaria e di adeguamento a tutte le vigenti norme di legge. Circa la loro destinazione d’uso ci si attenga alle seguenti indicazioni:
a. la destinazione d’uso naturale degli ambienti parrocchiali è quella dell’attività pastorale per le finalità istituzionali della parrocchia stessa;
b. è bene che la parrocchia abbia il possesso esclusivo dell’intero complesso parrocchiale (comprese le aree destinate ad attività ricreative) e che il parroco, in quanto rappresentante legale della parrocchia, detenga le chiavi di tutti i locali e gli impianti;
c. eventuali convenzioni con associazioni o enti, se ritenute pastoralmente utili, devono comunque essere autorizzate per scritto dall’ordinario diocesano;
d. è sconsigliato concedere l’uso di locali di culto e pastorale a terzi per singole iniziative non connesse ai fini istituzionali della parrocchia (feste private, assemblee condominiali, comitati di quartiere, ecc.) al fine di non rischiare la mancanza di copertura assicurativa;
e. non si conceda verbalmente l’uso di locali parrocchiali a terzi perché anche l’accordo verbale può produrre vincoli contrattuali e comunque perché è assai difficile il recupero di un locale goduto da altri;
f. se la parrocchia intende dare ad altri l’uso temporaneo dei locali e ricevere un compenso che ecceda il rimborso delle spese, si chieda l’autorizzazione dell’ordinario diocesano, poi si stipuli un contratto di locazione o di prestazione di servizi, infine si dichiari ai fini fiscali il corrispettivo ricevuto.
Fanno parte del Consiglio:
1. Lucia Grilli (Cassa)
2. Culotta Pino
3. Paribuoni Francesco
4. Franco Ferrari
5. Piero Morucci
6. Lamberto Guazzi
7. Fregoli Riccardo